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Le news dallo Studio

Autore: Matteo Marano 18 gen, 2023
E' a disposizione il nuovo catalogo dell'offerta formativa della sicurezza per l'anno 2023. E' possibile scaricarlo al seguente link: SCARICA IL CATALOGO 2023 Novità: Antincendio. Il D.M. 02/09/2021, entrato in vigore ufficialmente il 04/10/2022, ha aggiornato le disposizioni per gli Addetti Antincendio. La novità più importante riguarda il Livello 1 (ex rischio basso), che prevede una prova pratica di estinzione con estintore portatile sia per la prima formazione che per l'aggiornamento. Per i livelli 2 (ex rischio medio) e Livello 3 (ex rischio alto), non ci sono sostanziali novità se non per quanto riguarda la prova pratica di estinzione con idrante. In ultimo, l'aggiornamento per tutti i livelli passa da triennale a quinquennale. Preposto. L'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 aggiornato alla Legge 215/21, prevede la modifica del programma formativo della figura del preposto, riguardanti i nuovi obblighi e le responsabilità ad esso associate. Datore di lavoro. Anche per questa figura è ora prevista la frequenza di un corso apposito riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è diversa da quella che riguarda i corsi di RSPP dedicati al datore di lavoro. La formazione riguarda riguarda gli adempimenti di sicurezza e salute obbligatori all’interno dell’Attività lavorativa ed è prevista in base all'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 aggiornato al D.L. 21/10/2021, n. 146, nonchè ai futuri Accordi Stato-Regioni, ancora da stabilirsi.
Autore: Carmelo Marano 22 apr, 2021
L'ultimo approfondimento inerente la campagna vaccinale anti COVID-19 in azienda ha come tematica, il percorso che ogni lavoratore dovrà affrontare per potersi vaccinare. Ricordiamo che tali regole sono state estratte dalle Linee Guida INAIL per le vaccinazioni contro Sars-CoV-2 per gli ambienti di lavoro sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e della Conferenza Stato-Regioni. Il lavoratore/trice che intende aderire al Piano vaccinale aziendale deve comunicare alla stessa la propria disponibilità; Il lavoratore/trice deve presentarsi alla data e all’orario assegnati presso la sede vaccinale munito di carta identità e di tesserino sanitario; È vietato entrare nella sede di vaccinazione in caso di temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C, di sintomi simil influenzali, di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; All’interno della sede vaccinale, utilizzare sempre la mascherina di protezione e mantenerla per tutto il periodo di stazionamento nel punto vaccinale, rispettando le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza fra i soggetti non inferiore a 1 metro ed evitando ogni assembramento con colleghi; Il lavoratore/trice da vaccinare, ricevute e lette attentamente l’informativa sui vaccini, potrà compilare e firmare il modulo di assenso da riconsegnare al medico competente e collabora secondo verità al triage prevaccinale svolto dal medico; Effettuata la vaccinazione, è obbligatorio attendere almeno 15 minuti nell’area post vaccinale; Segnalare immediatamente al personale presente qualunque eventuale reazione post vaccinale; Dopo il periodo di 15 minuti, ritirato il documento attestante la vaccinazione, potrà allontanarsi dalla sede vaccinale sempre rispettando il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina; In caso di sospette reazioni avverse rilevate dopo la vaccinazione, dovrà sollecitamente informare il proprio MC. Milano, 22/04/2021 Autore: Marano Dr. Carmelo (Biologo)
Autore: Carmelo Marano 21 apr, 2021
La campagna vaccinale anti COVID-19 in azienda ha una regia articolata e composta da protagonisti diretti del mondo del lavoro. Riguardano, primi fra tutti, il lavoratore, nonché L'Azienda stessa. Viene coinvolto il Medico Competente come figura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anche le amministrazioni pubbliche competenti in materia ed istituzioni svolgono determinati compiti. Ogni figura ha i suoi obblighi per la conduzione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro e verranno descritti come segue. Obblighi e competenze dell’istituto superiore della sanità (ISS) Gestire un Corso in FAD per i medici competenti /personale sanitario incaricato delle vaccinazioni; Provvedere al rilascio dei relativi attestati per i soggetti che hanno adempiuto alla frequenza minima prevista ed hanno superato il test di verifica finale. Obblighi e competenze delle ATS territoriali (ASL o AUSL) Recuperare dalle aziende, che aderiscono volontariamente, l’assenso formale al piano vaccinale secondo il modulo messo loro a disposizione dalle ATS, con l’indicazione del numero di vaccinandi; Fornire all’azienda gratuitamente i vaccini anti COVID-19 e le siringhe ed aghi sulla base del numero di vaccinandi comunicato dall’azienda stesso; Stabilire la modalità di ritiro dei vaccini stessi dalle sedi indicate dalle ATS ai punti vaccinali aziendali; Verificare la idoneità delle sedi di vaccinazione, sia presso le aziende, che presso le società di medicina del lavoro che aderiscono al piano vaccinale aziendale; Definire le modalità di registrazione delle vaccinazioni effettuate e delle possibili reazioni avverse post vaccino; Mettere a disposizione dell’azienda, direttamente o tramite INAIL, la modulistica da utilizzare per l’informazione e l’assenso del soggetto da vaccinare e per la registrazione della vaccinazione effettuata e di eventuali reazioni avverse. Obblighi e competenze dell’azienda e della società di medicina del lavoro Raccogliere in modo anonimo le informazioni esclusivamente relative al numero di persone che vorrebbero essere vaccinate; Mettere a disposizione dei locali idonei alle vaccinazioni con i requisiti richiesti dal Piano Vaccinale aziendale; Provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali stessi secondo le Linee Guida per la sanificazione dei locali adibiti ad attività sanitarie versione del 7 luglio 2020 dell’Istituto Superiore Sanità (I.S.S.); Provvedere tramite il medico competente e personale sanitario al ritiro del vaccino a temperatura controllata sia durante il trasporto che conservazione fino alla somministrazione; Fornire al medico competente e personale sanitario tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari per il ciclo completo di vaccinazione sia monodose che bidose, con le relative istruzioni per la vestizione e la svestizione come da informazioni Istituto Superiore Sanità; L’azienda e/o il servizio di medicina del lavoro dovranno farsi carico dello smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti durante le sessioni vaccinali, secondo il Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 1° marzo 2021, n. 22, rifiuti costituiti da: D.P.I. dismessi ed utilizzati da medico competente e personale sanitario; vaccini residuali che, per scadenza del termine di conservazione e/o errate operazioni di ricostituzione, dovranno essere smaltiti e siringhe utilizzate ed ogni materiale sanitario di scarto utilizzato durante le vaccinazioni. Obblighi e competenze del Medico Competente e del Personale Sanitario Il medico competente ed il personale sanitario dovranno essere in regola con il D.P.C.M. 31 marzo 2021 che dispone l’obbligo della vaccinazione anti COVID-19 per tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori che svolgono la loro attività sanitaria; Il medico competente ed il personale sanitario dovranno seguire il corso di formazione per le vaccinazioni istituito dall’Istituto Superiore Sanità (I.S.S.) e conseguire il relativo attestato ( https://www.iss.it ); Sovrintendere alle operazioni di ritiro a temperatura controllata dei vaccini della ATS, ed al costante monitoraggio delle condizioni di stoccaggio presso il punto vaccinale aziendale oltre che alle operazioni di ricostituzione dei vaccini stessi; Provvedere alla raccolta del consenso informato ed al triage prevaccinale; a suo giudizio insindacabile, indirizzare la persona da vaccinare presso un centro di vaccinazioni protetto qualora, in base all’anamnesi svolta, ne ravvisi la necessità; Controllare che il soggetto vaccinato sosti nella zona di attesa post vaccinale per almeno 15 minuti dopo la vaccinazione ed intervenire in caso di reazioni avverse del soggetto vaccinato ed alla loro successiva registrazione e comunicazione; Rilasciare al soggetto vaccinato una documentazione dalla quale risulti i dati relativi alla vaccinazione: tipo di vaccino, lotto del vaccino, cronologia di vaccinazione (1° o 2° dose), modalità di somministrazione (zona muscolare di somministrazione, lato dx/sx) e le indicazioni relative all’appuntamento per la somministrazione della seconda dose. Obblighi del lavoratore/trice che aderisce alla vaccinazione Leggere attentamente le informative sui vaccini che saranno somministrati, in particolare la sezione sui benefici e rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose; Firmare il modulo di assenso o negare il proprio assenso sempre utilizzando il medesimo modulo. In caso di assenso negato alla vaccinazione, può lasciare immediatamente l’area vaccinale, dopo avere riconsegnato il modulo stesso firmato; In caso di assenso, collaborare al triage prevaccinale svolto dal medico; Attendere 15 minuti dopo la vaccinazione nell’apposita area di attesa post vaccinazione; Segnalare immediatamente al medico/personale sanitario qualunque sintomo si avverta dopo la vaccinazione; Se successivamente alla vaccinazione si avvertono sintomi particolari, avvisare immediatamente il proprio medico curante ed in sua assenza la Guardia Medica. La terza ed ultima parte dell’articolo, riguarderà il percorso vaccinale che deve affrontare il lavoratore. Autore: Carmelo Dr. marano (Biologo) Milano, 21/04/2021
Autore: Carmelo Marano 20 apr, 2021
Sono state emanate le Linee Guida INAIL per le vaccinazioni contro Sars-CoV-2 per gli ambienti di lavoro sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e della Conferenza Stato-Regioni. Le vaccinazioni aziendali sono complementari e non sostitutive delle vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale nazionale, che prevede la priorità per i soggetti over 80 e i soggetti estremamente vulnerabili secondo le Raccomandazioni del 10 Marzo 2020. La vaccinazione in azienda è subordinata ai seguenti Prerequisiti: La disponibilità dei vaccini . I vaccini, le siringhe e gli aghi saranno messi a disposizione dal S.S.N. tramite gli A.T.S. competenti per territorio a titolo gratuito. L’ordine delle vaccinazioni aziendali sarà determinato esclusivamente dal medico incaricato delle vaccinazioni, senza precedenze di età, genere, stati fisiologici particolari, patologie e disabilità né anzianità di servizio. Sono compresi nel numero di persone vaccinabili in azienda: i Datori di Lavoro, il Rappresentante legale e soci, il personale dipendente e che, a qualunque titolo, lavora per l’azienda; non ultimo anche il personale di terzi che svolge abitualmente la propria attività presso l’azienda; La disponibilità dell’Azienda . L’adesione dell’Azienda è su base volontaria. L’Azienda interessata alle vaccinazioni dovrà formalizzare la propria adesione al piano vaccinale tramite la compilazione di un modulo che a breve dovrà essere messo a disposizione dall’ATS competente per territorio nel quale dovrà indicare anche il numero di vaccini richiesti; Disponibilità del Medico Competente/Personale sanitario . è obbligatoria la presenza del medico competente aziendale e/o personale sanitario, che dovranno preventivamente essere formati alla metodologia delle vaccinazioni tramite un corso in remoto gratuito da seguire in FAD sul sito dell’Istituto Superiore Sanità (ISS). Le aziende per le quali non è prevista la figura del medico competente possono rivolgersi a società specializzate in medicina del lavoro o direttamente alle sedi INAIL; Le condizioni di sicurezza dei locali per la vaccinazione . L’Azienda o il gruppo di aziende che decidono di consorziarsi e la società di medicina del lavoro che intende fornire questo servizio dovranno mettere a disposizione dei locali idonei, secondo i requisiti del Piano vaccinale e secondo le indicazioni in merito ai locali chiusi, relativamente alla ventilazione e al distanziamento sociale previste dai Protocolli anti COVID-19. Le aziende che non dispongono di locali idonei, potranno rivolgersi alle sedi ambulatoriali INAIL competenti per territorio od alle società di medicina del lavoro in grado di fornire questo servizio; Adesione volontaria ed informata . Ogni lavoratore/trice, prima di sottoscrivere il proprio assenso formale, dovrà ricevere l’informativa relativa ai vaccini redatta da INAIL secondo le indicazioni AIFA. L’informativa sarà redatta sulla base del foglio informativo obbligatorio per qualunque farmaco (i vaccini anti COVID-19 sono farmaci somministrati per via intramuscolare) dove sono riportati benefici e controindicazioni di ogni farmaco registrato; Tutela della privacy . l’azienda non potrà redigere degli elenchi del personale sottoposto a vaccinazione poiché si tratta di dati sensibili ai sensi del GDPR, né utilizzare questi elenchi per effettuare modifiche di mansioni. La seconda parte dell’articolo riguarderà gli obblighi e le competenze dei vari soggetti interessati dalla campagna vaccinale. Autore: Carmelo Dr. Marano (Biologo) Milano, 20/04/2021
Autore: Carmelo Marano 14 apr, 2021
In data 6 aprile 2021 è stata sottoscritta una nuova versione del Protocollo Condiviso di Sicurezza per le misure riguardanti il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi. QUI E' POSSIBILE SCARICARE IL PROTOCOLLO AGGIORNATO Il Protocollo conferma, come nelle precedenti versioni, che il virus SARS-CoV-2 “ rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione ”. Si conferma poi che “ la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ”. In particolare si indica che le misure restrittive raccomandano: Il “ massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati ", ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021; che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, (non si parla più di smart working) ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; l’obbligo di comunicare il nominativo alla ATS (DIPS) permane solo nel caso di lavoratore che in azienda presenti una temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o sintomi simil influenzali. Il protocollo ritiene inoltre che è altresì, opportuno: garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese; raccomandare che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale; L’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità r iguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo, dove si indica che “ in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento ”. Altre novità riguardano poi il punto 8 e le trasferte: scompare infatti il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “ è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione ”. Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “ i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico ”. Milano, 14/04/2021 Autore: Marano Dr. Carmelo (Biologo)
Autore: Carmelo Marano 24 feb, 2021
Era il 21 Febbraio dello scorso anno 2020 quando il primo italiano fu identificato come “Paziente 1” del virus SARS-Cov-2: solo 21 giorni prima Il Primo Ministro aveva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale accompagnate dalle prime misure precauzionali. Due giorni dopo furono istituite le prime zone rosse nel territorio italiano e da li in poi sarebbe seguita un‘escalation di eventi che avrebbe velocemente portato alla chiusura di qualsiasi attività lavorativa definita “non essenziale”. Il 14 Marzo 2020, grazie ad un’intesa interministeriale, nacque il primo documento per la riapertura delle attività contenente le procedure necessarie per poter operare in sicurezza: Il protocollo Condiviso di Sicurezza. In un primo momento le visite mediche aziendali in ottemperanza alla conduzione della sorveglianza sanitaria furono sospese e solo di recente sono state nuovamente autorizzate. Essendo l’emergenza sanitaria attualmente in corso durante la scrittura di questo articolo, niente può essere fatto come prima della pandemia, pertanto il Medico Competente segue una procedura ben definita per poter effettuare le visite mediche in sicurezza, sia per sé che per i lavoratori. Nel caso in cui le visite si svolgano, sia presso un’idonea struttura sanitaria, che presso la sede lavorativa aziendale, spetta al Medico Competente la verifica sulla idoneità sanitaria della sede e che questa sia conforme alle Linee guida ISS anti COVID-19. Spetta invece all’azienda la sorveglianza per il rispetto del Protocollo Condiviso aziendale citato precedentemente. Se volessimo riassumere il comportamento che deve mantenere il Medico e i lavoratori durante la visita, nonché le condizioni igieniche della sala visite, potremmo articolarli in pochi ma efficaci punti. La sala delle visite Nella sala adibita alle visite mediche dovranno essere disponibili una confezione di liquido disinfettante mani, uno spray disinfettante e un cestino metallico con chiusura a pedale; La sala delle visite mediche, clima permettendo, dovrà avere le finestre parzialmente aperte o in alternativa dovrà avere l’impianto di ventilazione funzionante impostato con il ricircolo di aria al minimo ed alla massima portata, facendo attenzione che il flusso di aria non vada dal visitando al medico né tantomeno viceversa. Anche la sala dovrà essere dotata di un cestino rifiuti con apertura a pedale. I rapporti tra i lavoratori e il Medico Competente Prima di effettuare la visita, ai lavoratori (i pazienti) e al Medico saranno controllati ad entrambi la temperatura corporea e dovranno consegnare la autodichiarazione prevista dal Protocollo Condiviso aziendale. Non può essere ammesso a visita medica nessun soggetto con temperatura corporea uguale o maggiore a 37.5 °C o che presenta sintomi associabili al COVID-19; I lavoratori che si recano presso la struttura sanitaria medica, dovranno attendere la chiamata nella sala di attesa definita “COVID-free”, mantenendo la distanza interpersonale e indossando la mascherina chirurgica. In caso la visita si svolga presso la sede lavorativa, il personale attenderà rimanendo alla propria postazione di lavoro che dovrà distare almeno 2 metri dalle altre postazioni occupate, se sprovvista di divisori; I soggetti a visita medica, nel percorso fra la sala di attesa (o postazione di lavoro) e la sala delle visite, dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica: prima di entrare in sala visite, dovranno utilizzare il liquido disinfettante delle mani, secondo la procedura prevista dall’ISS (e descritta nel Protocollo Condiviso di Sicurezza aziendale). Le misure precauzionali del Medico Competente Il medico competente dovrà essere dotato di: cuffia copri capelli, mascherine ffp2/ffp3, visiera “anti-fiato”, guanti di protezione in numero adeguato alle visite da effettuare, camice monouso, calzari, liquido disinfettante mani e spray disinfettante da utilizzare dopo ogni visita, per sanificare le superfici venute a contatto con le persone visitate. Per il lettino medico e per l’eventuale seduta utilizzata dalle persone visitate, i lenzuolini di carta monouso dovranno essere sostituiti dopo ogni visita medica; Dovrà essere riservato un bagno al Medico Competente, fornito di liquido lavamani e asciuganti monouso; Una volta effettuata la visita medica, il personale dovrà evitare assembramenti ed uscire dai locali (se non si hanno diversi motivi lavorativi) indossando la mascherina chirurgica; Alla fine delle visite mediche, la sala utilizzata per le visite mediche ed il bagno, se utilizzato dal medico e dal personale sanitario, dovranno rimanere chiusi e non disponibile per altri utilizzi fino alla pulizia e sanificazione che sarà effettuata dall’impresa incaricata dall’azienda per le pulizie e sanificazione utilizzando prima un prodotto detergente e successivamente un prodotto disinfettante specifico virucida, possibilmente indicato per SARS-Cov-2, in base alla Circolare del Ministero della Salute n.5443; Il personale addetto alle pulizie, utilizzando gli specifici DPI, dovrà raccogliere tutto il materiale utilizzato dal medico durante le visite (lenzuolini di carta monouso, ogni materiale che sia venuto a contatto con medico e visitati, il materiale monouso utilizzato per le pulizie) in un unico contenitore e, senza comprimerlo, metterlo nella raccolta dei rifiuti indifferenziati. Milano, 24/02/2021 Autore: Carmelo Dr. Marano (Biologo) Revisione testo: Matteo Dr. Marano (Agrotecnico)
Autore: Carmelo Marano 02 gen, 2021
Alla data del 30 novembre 2020, i contagi sul lavoro da COVID-19 denunciati all'INAIL sono 104.328, pari al 20,9% delle denunce complessive di infortunio sul lavoro pervenute dall'inizio dell'anno 2020. Nel corso dell’attuale pandemia da COVID-19, l’evenienza che un lavoratore come definito al comma a) dell’art. 2 del T.U. 81/2008 possa contrarre il virus SARS-Cov-2 è equiparata ad un infortunio sul lavoro dall’art. 42 del Decreto Legge 18/2020 (Disposizioni INAIL) e come tale soggetta agli obblighi di denuncia e di relativa tutela assicurativa del lavoratore colpito da questo infortunio. La Responsabilità del datore di lavoro verso il lavoratore dipendente e/o assimilato Se dunque l’infezione da SARS-Cov-2 può causare un infortunio sul lavoro, si considerano le azioni che il Datore di Lavoro dovrebbe intraprendere per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e simmetricamente quali sono gli obblighi dei lavoratori. Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile nella tutela delle condizioni di lavoro: “ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ” In questi mesi, le misure previste dai Protocolli condivisi aziendali, firmati il 14 Marzo 2020 in base agli accordi interministeriali, integrati il 24 Aprile e confermati da vari DPCM, tra cui l’ultimo del 3 Dicembre 2020, prevedono di adottare determinate misure di prevenzione e contenimento di possibili contagi. L’utilizzo di maschere di protezione, la disinfezione delle mani, il distanziamento sociale e la riorganizzazione degli spazi e dei tempi lavorativi sono diventati prassi aziendale e per tutto il 2020 unica arma per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in assenza di strategie e tecnologie ulteriori. Ora, con l’inizio della campagna nazionale di vaccinazione sorge spontanea la domanda se la vaccinazione dei lavoratori possa rientrare fra le misure preventive contro il contagio del virus SARS-Cov-2. In questa ipotesi (e si ribadisce, solo in questa ipotesi) il lavoratore avrebbe l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, aderendo al Piano di Vaccinazione Nazionale e esibendo la certificazione vaccinale al Datore di Lavoro. Le modalità di tutela del lavoratore dal rischio biologico Nella prassi lavorativa il legislatore, per proteggere il lavoratore contro il rischio biologico prevede, in applicazione dell’art. 2087 del Codice Civile e come misura di prevenzione, l’emanazione di norme specifiche che dettagliano chi, come, dove e perché debba effettuare la relativa vaccinazione. Un caso simile già noto in letteratura è stato affrontato nel caso della lotta al batterio del Clostridium tetani, che causa una malattia infettiva acuta non contagiosa. La Legge ordinaria del Parlamento n° 292 del 05/03/1963 contro il rischio biologico da tetano dispone: Quali debbano essere le Categorie di lavoratori obbligati a vaccinazione antitetanica; Chi deve effettuare le vaccinazioni; I costi della vaccinazione; La frequenza delle rivaccinazioni perché ogni vaccino ha una durata limitata di copertura nel tempo. L’INAIL nel 1976 ha inoltre emanato un’apposita Circolare che estendeva l’obbligo alla vaccinazione antitetanica ad ulteriori classi di lavoratori. Le strategie adottate nel corso dei decenni sono state notevoli nel mondo del lavoro. Come riportato dall’INAIL, negli anni 70 del secolo scorso colpiva più di 800 lavoratori con una letalità fino al 64%. Le normative di vaccinazione antitetanica obbligatoria antitetanica hanno ridotto a 100 i casi di tetano notificati all’INAIL nell’anno 2000 (dati Istituto Superiore della Sanità). Per quanto riguarda il SARS-Cov-2, è plausibile pensare ad un iter simile pensato per i lavoratori durante la futura campagna vaccinale nel corso dei mesi del 2021 e anni successivi. sarà quindi indispensabile una legge specifica che indichi innanzitutto quali siano le categorie a rischio biologico da COVID-19. Sempre nella legge si dovranno indicare le modalità e i tempi per la vaccinazione obbligatoria. L’attesa della copertura vaccinale dei lavoratori per il raggiungimento dell’immunità di gruppo Per immunità di gruppo (o immunità di gregge) si intende una forma di protezione indiretta che si verifica quando la vaccinazione (oppure quando la malattia è stata superata con anticorpi propri, senza vaccinazione) di una parte significativa di una popolazione fornisce una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. Purtroppo questo traguardo è molto lontano visto che l’ingresso di nuovi ceppi mutanti del virus SARS-Cov-2, come la versione inglese, richiede che debba essere vaccinato o protetto in modo naturale non meno dell’80% dei soggetti. Sapremo che siamo protetti dalla immunità di gruppo e quindi che la pandemia è finita solo quando per almeno 14 giorni di seguito, su tutto il territorio nazionale non si registrerà nessun caso di decesso per COVID-19 e contemporaneamente non ci sarà nessun nuovo contagio. Il raggiungimento della immunità di gruppo è un traguardo impegnativo dato che si scontra con l’attuale scarsa disponibilità di dosi di vaccino; alla data attuale esiste un solo vaccino, il Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) autorizzato dall’AIFA. Un altro problema è dato dall’attuale stato delle strutture vaccinali nazionali che alla data odierna deve essere costruito da zero per quanto riguarda la carenza di personale, la disponibilità di attrezzature specifiche e di location. A questo si aggiunge un considerevole problema culturali di base come una conoscenza scientifica di base deficitaria che non contribuisce di certo alla disponibilità delle persone di accettare la vaccinazione. Il mercato del lavoro e l’impiego di lavoratori vaccinati contro il COVID-19 Il datore di lavoro, per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimenti da parte di soggetti che potrebbero dichiarare di avere contratto il COVID-19 durante l’utilizzo di servizi ed attività pericolose per la trasmissione del virus, potrebbe decidere di utilizzare come dipendenti, solamente soggetti che siano stati già vaccinati contro il COVID-19 e/o che risultino protetti perché hanno acquisito questa protezione in modo naturale avendo superato la malattia. Quindi potrebbe essere il mercato del lavoro a decidere che la vaccinazione o, comunque, lo stato sierologico di protezione, sia un requisito indispensabile per l’accesso al mondo del lavoro, alla stregua di un diploma di formazione o la conoscenza di una lingua estera. Ci riferiamo, ad esempio, a tutte quelle attività in cui è molto probabile la compresenza di diverse persone in un unico luogo come ai ristoranti, bar, pub, oppure ancora agli stadi, ai cinema, alle palestre, ai teatri, fino ai mezzi di trasporto. In altre parole, i riferimenti sono tutti rivolti alle attività che prevedono un gran numero di lavoratori nelle stesse aree di lavoro o che prevedono la presenza di un pubblico o utenti fruitori dei servizi offerti da quella particolare impresa. Tutti i luoghi potrebbe riprendere più velocemente la loro abituale attività, se a gestirli come personale addetto fossero persone vaccinate o con anticorpi naturali verificabili tramite analisi sierologiche, che non essendo a rischio di contagio, possano garantire una continuità lavorativa oltre che una sicurezza verso i clienti e fruitori. Quest’ultima affermazione, tuttavia sarebbe valida a condizione che gli studi futuri dimostrassero che i vaccinati non sono soggetti contagianti. Il rapporto tra vaccinazioni anti COVID-19 e la contagiosità dei soggetti vaccinati L’attuale ed unico vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) autorizzato dall’AIFA prevede la copertura sanitaria dal rischio biologico COVID-19 per un soggetto vaccinato fino al 95%, ma non esistono ancora studi che accertino se la persona vaccinata sia o non sia a sua volta un portatore sano del virus. Nell’ultimo caso, il soggetto contribuirebbe alla creazione dell’immunità di gruppo. Ricordiamo che per “portatore sano” si intende un soggetto che è protetto perché vaccinato, ma può propagare l’agente patogeno di cui è portatore. Questo è anche il parere di esperti virologi. Nell’articolo del 26 Novembre 2020 dal titolo “Coronavirus: chi è vaccinato può trasmettere la malattia?”, il Prof. Roberto Burioni afferma: “ Non sappiamo se i vaccini contro Covid-19 impediranno solo la malattia o anche la trasmissione dell'infezione. I risultati preliminari a mio giudizio inducono a un cauto ottimismo '' Alla data attuale infatti esiste un solo studio sulla contagiosità che mostra una riduzione di tamponi positivi fino a 2/3 di soggetti fra la 1° e la 2° somministrazione di dose somministrata di vaccino. Lo studio è riferito al vaccino di Moderna, datato 17 dicembre 2020. Per quanto incoraggianti, in mancanza di ulteriori dati scientifici che offrano ulteriori conferme riguardanti la presunta contagiosità dei soggetti vaccinati (dove per soggetto vaccinato si intende un soggetto che ha ricevuto tutte le dosi previste dal protocollo di vaccinazione relativo ad un vaccino approvato AIFA), applicando il principio di precauzione, le vaccinazioni non potrebbero allo stato attuale delle conoscenze, essere completamente sostitutive delle attuali misure previste dal DPCM del 17/05/2020, espresse nei Protocolli Condivisi aziendali. In sostanza, i tempi sono ancora immaturi per la sostituzione delle attuali misure di protezione individuali e collettive come utilizzo di mascherine, igienizzazione, controllo dei sintomi e delle temperature e distanziamento sociale. I prossimi mesi del 2021 saranno decisivi per la conferma dei dati finora ottenuti e la possibile applicazione della migliore tecnica disponibile per il contrasto alla patologia da COVID-19, che risiede nella vaccinazione anti COVID-19. I soggetti con problematiche per l’utilizzo del vaccino come mezzo di prevenzione contro il rischio biologico da SARS-Cov-2 Alla data attuale, in Italia esiste un solo vaccino approvato ed utilizzato, chiamato Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty). In base alle indicazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) contenute nel documento “Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) FAQ AIFA” aggiornate al 28 Dicembre 2020 e scaricabile nelle fonti del presente articolo, vengono fornite informazioni interessanti per i soggetti che si sottopongono al trattamento. Innanzitutto le persone che hanno una comprovata storia clinica di gravi reazioni anafilattiche o allergiche, se sottoposte al vaccino anti COVID-19, potrebbero avere delle controindicazioni alla sua somministrazione. Questa notizia non dovrebbe sorprendere, perché i soggetti allergici incorrono nelle stesse identiche problematiche con vaccini di altra natura. I dati relativi al vaccino per le persone immunocompromesse, il cui sistema immunitario risulta indebolito, al momento sono molto limitati. Lo stesso identico discorso si applica per le donne in stato di gravidanza. Il motivo di questa lacuna è più semplice del previsto: non sono stati condotti studi su questi due campioni in particolare. Il vaccino non è raccomandato per i soggetti di età inferiore ad anni 16; gli studi finora condotti non hanno compreso i bambini e i ragazzi che rientrano in questa fascia d’età, pertanto non è possibile formulare nessuna ipotesi sull’efficacia ed eventuali controindicazioni. Mai come ora il ruolo dei Medici sarà fondamentale per determinate categorie di persone, nella decisione di vaccinarle o meno contro il COVID-19. Infatti, il vaccino potrà essere somministrato ai soggetti autoimmuni soltanto se privi di controindicazioni, che devono essere valutate caso per caso. Sarà sempre competenza del medico valutare la possibilità di vaccinazione per le persone con una terapia anticoagulante in corso. La casistica enunciata non è esaustiva. Sappiamo che alla data attuale esistono una serie di soggetti per i quali l’utilizzo del vaccino in questione appaia sconsigliato, o da eseguire sotto parere ed osservazione di operatore sanitario o per i quali le sperimentazioni effettuate non hanno ancora avuto validazione statistica e che sarebbero esclusi da una copertura vaccinale e non soggetti ad una eventuale normativa di obbligatorietà del vaccino. Qualora un soggetto che non può o non vuole essere sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 debba svolgere la propria attività lavorativa in modalità che lo possa esporre al rischio biologico di infezione da SARS-Cov-2, dovranno continuare ad essere applicate esattamente e scrupolosamente le regole di prevenzione già contenute nei Protocolli Condivisi aziendali. I soggetti esonerati dall’eventuale obbligo di vaccinazione anti COVID-19 Ricordiamo che il soggetto che vuole essere vaccinato dovrà preventivamente sottoscrivere una liberatoria, dove dichiara di essere a conoscenza di tutti i rischi propri del vaccino. A titolo informativo, una liberatoria simile verrebbe fatta firmare dall’interessato per qualsiasi altro tipo di vaccino o, in linea generale, per qualunque intervento sanitario. Potrebbero essere esonerati dalla relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell´analisi sierologica (art. 1, comma 2, d.l. 7 giugno 2017, n. 73). Infine, qualora fosse introdotta una normativa che rendesse la vaccinazione anti COVID-19 obbligatoria, ricordiamo che le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3, d.l. 7 giugno 2017, n. 73). La valutazione del rischio biologico da COVID-19 e i soggetti vaccinati Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere valutato secondo tre variabili: Esposizione . È la probabilità di venire in contatto con possibili fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); Prossimità . È la risultanza delle caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio o lavoratori che agiscono a distanza ridotta nell’attività di stampaggio materie plastiche) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; Aggregazione . La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, sport, ecc.). Ad ognuna delle tre variabili deve essere assegnato un “peso” che è funzione delle aree di azione, dei tempi di esposizione, dei fattori di prevenzione che vengono forniti al lavoratore come informazione e formazione specifica e delle misure di protezione come maschere, dispositivi igienizzanti e procedure di distanziamento sociale (Fonte INAIL 2020). I profili di rischio biologico e le misure di prevenzione da COVID-19 Secondo le tre variabili precedenti necessarie per la valutazione del rischio biologico da COVID-19 (esposizione, prossimità e aggregazione), è possibile prevedere tre categorie con diversa graduazione del rischio di contagio. Categoria 1 . Rappresenta quei lavoratori ad elevato rischio di contagio come il personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo, scuole ed istituti parificati, centri di detenzione e in altri ambiti sociali pubblici e privati. I soggetti esposti sono i professionisti sanitari, i medici, gli infermieri, i tecnici sanitari, gli OSS ed altri operatori sanitari ed educativi. Tutti questi soggetti elencati sono da considerare operatori esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus (Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020). Per questa categoria, oltre le misure previste dai Protocolli Condivisi, è determinante ai fini della protezione dal rischio biologico che i soggetti esposti siano vaccinati contro SARS-Cov-2. Categoria 2 . In questa sono contenuti tutti quei lavoratori che sono a contatto diretto con l’utenza e possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. Sono lavoratori esposti ad una condizione di elevato rischio di contagio; in via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, addetti alle consegne di pacchi , buste e addetti al delivery, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari (Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020). Anche per questa categoria, oltre le misure previste dai Protocolli Condivisi, è determinante ai fini della protezione dal rischio biologico che i soggetti esposti siano vaccinati contro SARS-Cov-2. Categoria 3 . Quest’ultima categoria rappresenta i lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra citati, che comunque potrebbero contrarre il virus a causa del loro lavoro e durante il percorso casa-luogo di lavoro. Sono quindi da escludere da questa categoria i soggetti che lavorano tramite telelavoro o smartworking che svolgono la loro attività esclusivamente in sede personale. Per questa categoria la vaccinazione anti COVID-19 avrebbe significato come contributo al raggiungimento della immunità di gruppo. In conclusione, al momento della stesura del presente articolo, è chiaro che siamo all’inizio di un momento molto delicato e i prossimi mesi saranno decisivi nella lotta al nuovo Coronavirus (che poi tanto nuovo non lo è più oramai). Per certi versi, abbiamo i mezzi normativi per tentare di prevedere gli sviluppi futuri. Dal punto di vista tecnico/scientifico, dobbiamo invece aspettare ancora qualche tempo, sebbene sembrerebbe volgere tutto verso il meglio. Ad ormai 11 mesi dall’inizio di questa disavventura, le persone sono provate e stanche, ma la speranza di un ritorno ad una nuova normalità si fa giorno per giorno sempre più vicino. Coraggio. Milano, 01/01/2021 Scritto da Marano Dr. Carmelo (Biologo) Testo revisionato da Marano agr. dr. Matteo Bibliografia B Pedalino , B Cotter , M L Ciofi Degli Atti , D Mandolini , S Parroccini , S Salmaso. Epidemiology of tetanus in Italy in years 1971-2000. Eurosurveillance. ModernaTX, Inc. mRNA-1273, Sponsor Briefing Document Addendum, Vaccines and Related Biological Products, Advisory Committee (https://www.fda.gov/media/144453/download) Normativa Circolare INAIL n. 9 del 07/03/1976 - Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2 Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975. Codice Civile DPCM del 17/05/2020- Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; DPCM del 03/12/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza Decreto Legge del 07/06/2017 n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale Decreto Legge del 17/03/2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Legge ordinaria del Parlamento n° 292 del 05/03/1963 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria. Sitografia https://www.epicentro.iss.it/tetano/ https://www.inail.it/cs/internet/home.html https://www.epicentro.iss.it/ben/2002/marzo02/2 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/FAQ-Vaccinazione_anti_COVID-19_con_vaccino_Pfizer.pdf https://www.medicalfacts.it/2020/11/26/coronavirus-chi-e-vaccinato-puo-trasmettere-la-malattia/
Autore: Carmelo Marano 23 nov, 2020
Nel corso dell’attuale pandemia COVID-19, l’evenienza che un dipendente e/o assimilato possa contrarre il virus SARS-CoV-2 è equiparata ad un infortunio sul lavoro dall’art.42 del D.L. 18/2020 e come tale soggetta agli obblighi di denuncia. Se il datore di lavoro non presenta la denuncia d’infortunio o la invia in ritardo, relativamente agli eventi di durata superiore ai 3 giorni, va incontro a una sanzione che oscilla tra i 1.290 euro e i 7.745 euro. Per omessa comunicazione all’INAIL e, per suo tramite, al Sinp, relativamente agli infortuni di durata superiore a 3 giorni, la sanzione oscilla tra 1.116,82 euro e 5.025,71 euro. Se il datore di lavoro, non informato dell’infortunio, non presenta nei termini la denuncia all’INAIL, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Questo espone il Datore di lavoro ad azioni di regresso nei suoi confronti da parte dell’INAIL che dopo avere indennizzato il danno al lavoratore, potrebbe richiederne il risarcimento. I “Protocolli condivisi “ che si sono succeduti dal 14 marzo 2020 hanno subordinato la riapertura dopo il lockdown alle condizioni che il Datore di lavoro dovesse applicare regole di distanziamento sociale in tutte le fasi lavorative che vanno dall’ingresso e uscita dei lavoratori e di lavoratori terzi alle fasi di lavoro, nuove modalità per l’utilizzo di spazi comuni come mense, servizi, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuali, la riorganizzazione di momenti sociali come meeting, viaggi, contatti vari, particolari modalità di pulizia ed igienizzazione, controlli delle temperature corporee, nonché una particolare gestione di soggetti sintomatici nell’ambito della sorveglianza sanitaria. È opinione corrente che sia sufficiente per il Datore di Lavoro applicare esclusivamente le misure indicate nei Protocolli Condivisi per prevenire ogni contestazione, ma nella premessa dei Protocolli stessi è indicato che le misure indicate sono “da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione”. Questa peculiarità è analizzata dal Documento Tecnico INAIL del 23/4/2020 che pur utilizzando una matrice di rischio non statisticamente validata né ponderata secondo la classificazione ECDC, tuttavia utilizzando le tre variabili di esposizione, prossimità e aggregazione, classifica le diverse attività secondo il codice ATECO in rischio da basso a medio basso, medio ed alto. Ne deriva, a titolo di esempio, che sarebbe limitativo e contro il principio di precauzione se un datore di lavoro nel settore della sanità, considerata nella tabelle del Documento Tecnico INAIL attività a rischio alto, si limitasse alle stesse misure previste per l’attività bancarie e assicurative classificate a rischio basso. Pertanto il Datore di lavoro, dopo avere analizzato la specifica attività lavorativa svolta, deve determinare tutte le misure che garantiscano la massima sicurezza tecnologicamente possibile ma senza tuttavia rincorrere soluzioni non sufficientemente collaudate o di fonte incerta misure anche se non contemplate dal Protocollo Condiviso nazionale. Mai come in questo frangente vale il principio di scrivere quello che fai e fai quello che hai scritto sul DVR. Non ci si potrà limitare a scrivere queste misure sul Documento di Valutazione dei rischi come allegato, ma si dovrà renderle operative nella vita giornaliera dell’azienda e vigilare affinché siano mantenute nel tempo , coinvolgendo sia dirigenti nella loro funzione di direzione che il personale che sia preposto o formalmente o de facto nella loro funzione di vigilanti della corretta applicazione delle norme di sicurezza aziendali. Autore: Carmelo Dr. Marano (Biologo)
Autore: Carmelo Marano 09 ott, 2020
Ai Presidenti delle associazioni (chiamati anche circoli in alcune regioni), tra i molteplici compiti, adesso spetta anche la gestione di soci che sono diventati positivi al COVID-19 o soggetti sintomatici. Questi casi devono essere gestiti con rapidità e sicurezza, evitando di cadere nelle inesattezze e fake news che girano tra le persone, in TV o in rete. Chiariamo subito un aspetto: la gestione dei casi di COVID-19 spetta al Presidente, ma potrebbe benissimo delegare il compito ad un altro socio, preferibilmente facente parte del Consiglio Direttivo. La delega, naturalmente, dovrà essere messa per iscritto. La decisione di mantenere il Circolo chiuso fino a quando la situazione si normalizzerà potrebbe rivelarsi una eutanasia, perché ancora nessuno sa in quale anno, mese, giorno si potrà riparlare di normalità, dove per “normalità” si intende che su tutto il territorio nazionale per 14 giorni consecutivi non dovrà avvenire nessun nuovo contagio né alcun decesso attribuibile a COVID-19. Il consiglio di non procrastinare l’apertura è dovuto in ragione dello stato di emergenza che è in atto su tutto il territorio nazionale. Alcuni presidenti hanno basato la riapertura della propria associazione o l’adeguamento alla nuova normativa “anti-COVID”, aspettando il decreto di cessata emergenza; decreto che non è mai arrivato, ma, anzi, ne prorogava i termini e l’ultimo D.P.C.M. del 8 Ottobre ha prolungato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 Gennaio 2021, dimostrando che siamo ben lontani da considerare di tornare alla normalità. Le seguenti indicazioni hanno come fonte i D.P.C.M. finora emanati alla data odierna, i Protocolli Condivisi previsti per le associazioni, le Linee Guida nazionali per le varie attività svolte in sede, le informazioni della Protezione Civile, il Ministero Salute, l’I.S.S. e l’E.C.D.C. Caso 1: un socio che ha frequentato la struttura si è ammalato di COVID-19 La notizia ufficiale che un soggetto positivo al COVID-19 ha frequentato i locali vi deve arrivare solo tramite l’ATS/ASL, che, obbligata ad effettuare attività di contact tracing, vi chiamerà tramite e-mail o telefonicamente, dandovene notizia. Le chiacchere e le voci su presunti positivi per COVID-19 NON costituiscono notizia certa, né servono a nulla. A questo punto scatta il rischio che questa persona ammalatasi di COVID-19, frequentando i locali dell’associazione, possa avere contagiato a sua volta altri soci e persone presenti: cosa si dovrà fare quindi? Il Presidente dovrà innanzitutto controllare dal foglio presenze (premettiamo che i Protocolli Condivisi per le associazioni impongono che chiunque entri in sede dovrà annotare su un foglio presenze, che dovrà essere conservato per almeno 14 giorni, le indicazioni della data di ingresso, il nome e cognome e propria reperibilità, anche se quest’ultima informazione è contenuta nel libro soci), e quindi verificare se veramente e in quale data il socio confermato positivo, di cui si ha avuto notizia dall’ATS/ASL, abbia effettivamente frequentato l’associazione. L’ATS/ASL, per poter rintracciare le persone giuste, porrà la seguente domanda: “La persona ammalatasi di COVID-19, con quali altri soci è rimasta a contatto stretto per oltre 15 minuti ed a distanza inferiore a 2 metri?” (vedi nel glossario al termine dell’articolo, la definizione di contatto stretto). Solo avendo sottomano il foglio delle presenze compilato bene in osservanza ai Protocolli Condivisi, il presidente potrà dare risposte certe; in mancanza di queste informazioni, l’ATS/ASL potrebbe anche decidere altre misure precauzionali a sua discrezione, spesso peggiorative per l’associazione. Prima di fornire all’ATS/ASL qualunque nominativo di persona, che sia venuta a contatto stretto con il soggetto COVID positivo, è opportuno effettuare presso i medesimi soci le necessarie verifiche personali. Il Presidente dovrà effettuare immediatamente una speciale pulizia e sanificazione dei locali, come indicato dalla Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero Salute, ma solo in caso di una persona che si sia effettivamente ammalata di COVID-19 e che abbia frequentato i locali dell’Associazione e/o Circolo. Questa operazione andrà fatta per evitare che altre persone si contagino toccando le superfici infette. Solo dopo avere effettuato questa speciale procedura di pulizia e sanificazione sarà possibile riaprire i locali ai soci. I dettagli di questa speciale pulizia e sanificazione sono indicati nel glossario in fondo. Il Presidente dovrà comunicare ai soci con quali modalità la situazione è sotto controllo, quali misure sono state prese e ribadire gli obblighi per coloro che intendono frequentare il Circolo del distanziamento sociale, dell’utilizzo di mascherine e igiene, nonché del rispetto delle altre norme come il divieto di ingresso per soggetti con temperatura superiore a 37,5°C o soggetti con sintomi di COVID-19. Caso 2: un socio che è entrato nella sede dell'associazione, inizia a presentare sintomi attribuibili a COVID-19 I sintomi più comuni di COVID-19 sono: presentare una temperatura corporea maggiore di 37,5° C stanchezza e tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea o altri sintomi intestinali, congiuntivite, perdita dell’olfatto, perdita del gusto (fonte: ATS Insubria). Premettiamo che ogni Presidente dovrebbe avere già avvisato tutti i soci che nessuna persona che presenti questi sintomi può entrare nei locali; finché una persona con uno o più di questi sintomi non mette piede nei locali, il Presidente non ha nessun obbligo particolare se non quello dell’informazione e dl controllo dell’osservanza delle linee guida, mentre spetta al soggetto con sintomi sospetti il dovere e obbligo di rivolgersi al proprio medico di base. Ricordiamo che per Le associazioni della Lombardia e altre Regioni, le Ordinanze Regionali prescrivono la rilevazione obbligatoria delle temperature corporee all’ingresso, sia per coloro che a qualunque titolo effettuano attività lavorative all’interno del Circolo, sia per i soci che usufruiscono dei servizi di ristorazione ai tavoli o svolgono attività motoria di qualunque tipologia, mentre la rilevazione della temperatura è consigliata per tutti coloro che entrano nel Circolo stesso per attività ludico-ricreative. In presenza di un socio che, durante la frequentazione nei locali, inizi a mostrare uno o più dei sintomi suindicati, il Presidente dovrà compiere i seguenti passi: Per evitare il rischio di ulteriori contagi e contatti stretti, invitare il socio sintomatico a ritornare a casa, e qualora non fosse immediatamente possibile, lo si dovrà invitare ad accedere in un locale separato, con finestre aperte, dotandolo di mascherina chirurgica; se minorenne dovrà essere assistito da una persona maggiorenne, munita a sua volta di mascherina chirurgica e di guanti. Raccomandiamo di fare tutte queste operazioni con la massima discrezionalità e sensibilità nei confronti del soggetto con potenziali sintomi da COVID-19: state interagendo con una persona che sarà molto tesa e preoccupata per le sue condizioni di salute, quindi siate delicati, ma fermi nella gestione della situazione improvvisa. Non usate un tono allarmato e mostrate meno paura possibile; siate rassicuranti con la persona, parlatele e, se possibile e se le opportune distanze sociali lo permettono, fategli sentire la vostra presenza. Fate lo stesso con le altre persone presenti nei locali, che quasi sicuramente si saranno accorte dell’anomalia in corso: il rischio dello stigma sociale (vedi glossario) in questo frangente è piuttosto elevato; Il Presidente o suo delegato è obbligato a contattare l’ATS/ASL tramite il numero gratuito nazionale 1500 o i numeri speciali regionali, dove saranno fornite le indicazioni alle quali attenersi. Il soggetto interessato NON dovrà recarsi né essere accompagnato al Pronto Soccorso né dovrà essere chiamato né il NEU 112 né il 118, ma dovrà avvisare immediatamente il proprio medico di base e seguirne tutte le indicazioni. Il Presidente dovrà effettuare questo intervento con discrezione e rapidità per evitare il rischio di stigmi sociali inappropriati per soggetti che potrebbero rivelarsi avere una banale influenza stagionale o, viceversa, per non sottovalutare sintomi che potrebbero preludere a un caso di COVID-19. Come nota finale, il locale utilizzato per l’isolamento dovrà essere pulito e disinfettato prima del riutilizzo, come da Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero Salute. Caso 3: Riammissione in sede del soggetto già confermato positivo COVID-19 oppure che è stato messo in quarantena fiduciaria dalla ATS/ASL Si può riammettere alla frequentazione dei locali dell’associazione solamente il socio che sia giunto a guarigione clinica o che sia stato escluso dalla quarantena fiduciaria dal ATS/ASL. La guarigione clinica di un soggetto confermato positivo deve essere attestata da esito NEGATIVO di DUE tamponi consecutivi effettuati almeno 14 giorni dopo la guarigione clinica. Nel caso di soggetto collocato da ATS/ASL in quarantena fiduciaria e successivamente rilasciato dalla stessa, a discrezione dell’ATS/ASL, sarà sufficiente UN SOLO tampone negativo (previo diversa indicazione da parte dell’ASL). Il referto sanitario dei tamponi viene consegnato all’interessato in busta chiusa e sigillata; infatti, contenendo dati personali e dati medici, la busta è classificabile come un documento sensibile ai sensi del GDPR Regolamento europeo privacy e come tale va trattato. Poiché non è possibile esaurire in poche righe un argomento così delicato, siamo disponibili per gli opportuni approfondimenti. Autore: Marano Dr. Carmelo (Biologo) Revisione testo: Marano Dr. Matteo (Agrotecnico) Immagine di copertina (tutti i diritti riservati) di: Donati Dr.ssa Monia Glossario minimo Soggetti che frequentando l’Associazione e/o il Circolo sono interessati alla gestione delle criticità COVID-19: socio-avventore del circolo; soggetto minore partecipante ad attività ludico-ricreative e/o formative organizzate dal circolo, volontario non occasionale, dipendente /collaboratore incaricato delle attività lavorative (bar, ristorazione, sala tv, sala ludico-ricreativa, altro…) fornitori e corrieri di qualunque materiale food e non food. Soggetto caso confermato positivo: è un soggetto che dopo avere eseguito un tampone RT PCR, è risultato positivo. Il test diagnostico di riferimento è basato su un saggio di real-time RT-PCR. È l’unico metodo riconosciuto affidabile per la diagnosi di COVID-19. Non sono ammessi i test rapidi, i test salivari e i sierologici. È il Dipartimento di Prevenzione che decide chi e quando dovrà effettuare il tampone. Il prelievo non è doloroso (ma fastidioso) e consiste nella raccolta di un campione biologico prelevandolo preferibilmente dalle basse vie respiratorie. Tuttavia, se la malattia è nelle fasi molto precoci, il tampone può dare un risultato negativo, quindi un tampone negativo non è una certificazione che questa persona non si ammalerà mai di COVID-19 ma è solo una “foto” dell’esistente alla data del tampone. Soggetto asintomatico sottoposto a quarantena fiduciaria: È un soggetto che, pur non presentando sintomi, essendo venuto a contatto con un caso confermato positivo, è stato sottoposto a quarantena fiduciaria da parte dell’ATS/ASL e verrà controllato con l’effettuazione di un tampone. In caso di tampone negativo, sarà “liberato” dall’ATS/ASL dall’obbligo della quarantena fiduciaria purché in assenza di sintomi (fonte: I.S.S.). Soggetto sintomatico: è un soggetto che presenta una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con COVID-19. Per i contatti che hanno sviluppato sintomi (e che hanno quindi iniziato un periodo di isolamento), le attuali indicazioni nazionali raccomandano, per il rientro in comunità, di attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e ottenere la conferma di avvenuta guarigione virologica mediante l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti deve continuare l’isolamento (fonte: I.S.S.) Contact tracing: Tramite un tracciamento dei contatti nell'ambito della sanità pubblica, all’ATS/ASL viene indicato il processo di identificazione delle persone che potrebbero essere venute a contatto con una persona COVID-19 positiva e la successiva raccolta di ulteriori informazioni su tali contatti, sulla base di interviste personali e/o anche tramite la App Immuni. Soggetto che ha avuto un contatto stretto (fonte ECDC): Si realizza in questi casi: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano, pacca sulla spalla, un abbraccio, ecc…); una persona che a qualunque titolo vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio: sala ristorante, sala giochi, sala ludica, sala tv, bar) con un caso confermato di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con materiale infetto, come, per esempio, le secrezioni di un caso positivo di COVID-19 (es: l’addetto alle pulizie che tocca a mani nude fazzoletti di carta usati da soggetto confermato positivo). Pulizia e sanificazioni speciali secondo la Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute: Secondo l’I.S.S., è possibile la sopravvivenza del virus SARS-Cov-2 su arredi, tavoli, maniglie, oggetti di ogni tipo sporcati dai droplets (goccioline di saliva) di soggetti confermati positivi e questi virioni (virus) contagianti sopravvivono dai 30 minuti ai quattro giorni, o comunque a seconda della tipologia del materiale su cui si posano. Questo determina una situazione di rischio, qualora una persona dopo avere toccato queste superfici infette, porti le mani a contatto con bocca, naso o occhi. Pertanto, per ridurre al minimo questo rischio, è necessario effettuare una pulizia e sanificazione particolare seguendo le linee guida della Circolare n.5433. In sintesi: Effettuare una prima detersione con acqua e detergente generico e stracci puliti/materiale multiuso quindi utilizzare per tutte le superfici ipoclorito di sodio 0,1-0,5% o alcool etilico al 70% per il tempo di contatto necessario; Durante la sanificazione ventilare costantemente i locali. Tutto il personale incaricato della pulizia e sanificazione deve obbligatoriamente indossare i quattro dispositivi di protezione (visiera, occhiali, doppi guanti, camice monouso), dismetterli secondo le procedure di sicurezza e smaltirli come rifiuti secondo le modalità indicate da I.S.S. Qualora si volesse accedere al credito di imposta previsto per questi interventi, è necessario rivolgersi a impresa autorizzata e specializzata. In caso contrario, è necessario conservare ricevute di acquisto di tutto il materiale e prodotti per la pulizia e sanificazione, le relative schede di sicurezza, le ricevute di acquisto dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, le informazioni che sono state date per il loro utilizzo e le modalità di sanificazione oltre che redigere un resoconto dei lavori firmato di chi, quando, come e dove ha pulito e sanificato; è consigliato esporre nei locali sanificati questo resoconto. Stigma sociale: È un pregiudizio inteso come segno di disapprovazione sociale verso il soggetto a ragione o a torto giudicato positivo al COVID-19. È come se in un mondo irreale di soggetti che si autogiudicano perfetti escludessimo ed isolassimo socialmente chiunque abbia avuto o si reputa avere anche solo un raffreddore.
Autore: Carmelo Marano 16 set, 2020
In questi mesi, ci siamo quasi assuefatti all’idea di vivere in un periodo storico particolare, che ha messo a dura prova il pilastro su cui si fonda la società, fondamentale per garantire la sostenibilità in termini dei diritti umani, economici e lavorativi. Laddove le attività economiche hanno ricevuto fin da subito le attenzioni necessarie per la loro riapertura, per le associazioni non si può parlare in questi termini. Ancora oggi, all’interno della normativa riguardante il COVID-19, sia nazionale che regionale, il tema delle associazioni è considerato in pochissime righe, rispetto alle altre realtà. Questo ha lasciato tutti i presidenti dei Circoli nell’incapacità di trovare delle regole chiare, che permettessero la riapertura in sicurezza dell’associazione e allo sbando per quanto riguardava la conoscenza delle tutele a cui hanno diritto. Andremo per tematiche. La tutela dei soci e volontari delle OdV Nel corso dell’attuale emergenza epidemiologica, l’evenienza che un socio o un volontario possa contrarre la patologia COVID-19, causata dal virus SARS-Cov-2, a seguito della sua attività presso la propria associazione, è equiparata ad un infortunio sul lavoro dall’art. 42 del Decreto Legge 18/2020. Come tale, sia ai soci che ai volontari spetta la tutela della salute prevista dalla normativa della Sicurezza T.U. 81/2008 e s.m.i. Il legislatore, applicando l’art. 29 bis del Decreto Legge 23/2020 introdotto in sede di conversione, ha deciso che l’obbligo del Presidente e del Direttivo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei soci e volontari, rispetto all’attuale pandemia, si intende assolto mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli condivisi riportati dai D.P.C.M. che si sono susseguiti dei quali l’ultimo è del 7 settembre 2020, contenenti le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, senza che di volta in volta si vada alla ricerca delle più diverse misure antinfortunistiche. Come attuare le misure dei Protocolli condivisi? Si tratta di effettuare una analisi delle attività effettuate dall’associazione, che può spaziare dalle attività culturali e ricreative, alla gestione della somministrazione di alimenti e bevande ed alla gestione di corsi ludici come attività di ballo e/o attività sportive, fino alla realizzazione di eventi temporanei durante sagre e feste; dopo di che, è necessario ricercare nelle linee guida dei Protocolli Condivisi, che da marzo ad oggi sono state soggette a continui cambiamenti, quelle pertinenti alla attività del Circolo ed applicare le specifiche linee guida. Chi deve decidere e gestire le misure dei Protocolli condivisi? Nessun Presidente di Associazione, neanche dotato di poteri sovrumani e come il mitico Argo di cento occhi, potrebbe contemporaneamente decidere, applicare, effettuare i necessari controlli ed applicare le eventuali correzioni da solo. Lo Statuto prevede che sia il Consiglio Direttivo ad affiancare e collaborare con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, pertanto è necessario che il Consiglio Direttivo decida e programmi quali misure di contenimento da COVID-19 indicate nei Protocolli Condivisi sono maggiormente necessarie e previste (rilevazioni delle temperature corporee, verifica del mantenimento del distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, mantenimento di livelli minimi di pulizia ed igiene come previsto dai Protocolli Condivisi), decida chi sono i soci incaricati delle diverse misure di contenimento e in quali momenti e settori dell’associazione le misure andranno applicate. Le delibere in merito del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Il Presidente che applica le misure dei Protocolli Condivisi è realmente non responsabile in caso di “infortunio” COVID-19? L’applicazione diligente dei Protocolli Condivisi di sicurezza, come previsto dall’art. 29-bis del decreto legge 23/2020 (decreto liquidità) può esentare il Presidente dalle responsabilità civilistiche di cui all’art. 2087 c.c., ( tradotto come richiesta di risarcimenti danni ), purtroppo la responsabilità penale del Presidente, responsabilità che è sempre e solo personale, rimane invariata poiché nessun intervento è stato effettuato dal legislatore a titolo di “scudo penale” per gli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. Profili di responsabilità del Presidente di Circolo associativo: la colpa per imprudenza, negligenza e imperizia Fra i comportamenti del Presidente che potrebbero evidenziare in sede giudiziale una colpa riconducibile a imprudenza e/o negligenza, potremmo recuperare dal nostro repertorio di contatti una serie di esempi, accompagnate da frasi tipiche (e purtroppo vere) pronunciate in sede di colloquio: -Culpa in vigilando: “Io mi fido, perché dovrei fare controlli?” Culpa in eligendo: “ho un amico che fa tutto lui a costo zero” Scusanti di “gregge”: “tanto non lo fa nessuno, finchè non ci sono controlli, perché io si?” Scarsa conoscenza degli obblighi sicurezza: “le associazioni tanto sono esenti” Formalismi: “ho scaricato un modello in bianco dal web ed è lì in un cassetto da tre anni” Scarico di responsabilità: “ma nessuno mi ha mai insegnato, comunicato nulla” Atteggiamenti negazionisti del COVID -19: “è un’invenzione dei poteri forti “ Di specie differente, è la colpa per imperizia, intesa come mancanza di abilità e di preparazione specifica in tema di sicurezza COVID-19, colpa che giudichiamo eccessivamente penalizzante, sia per la quantità di competenze necessarie a gestire la sempre crescente complessità delle situazioni, sia per la continua mutevolezza della normativa che oggi è in grado di mettere in difficoltà anche un professionista del settore che da anni abbia lavorato nel settore della sicurezza. Azione di cautela di Presidente di associazione contro eventuali denunce per omissioni di misure di contenimento del COVID-19 Il Presidente diligente richiede e conta sulla collaborazione del Consiglio Direttivo dei soci, cura di fare trascrivere a Libro verbale ogni delibera relativa alle misure associative di contenimento del rischio COVID-19 e provvede a: Documentare le risorse economiche utilizzate per le diverse misure come fatture, ricevute fiscali di acquisto beni e servizi, come ad esempio le spese di sanificazione e pulizia dei locali ai sensi della normativa riguardante il COVID-19 e da parte di imprese specializzate in caso di applicazione della circolare ISS n.5433 del 20 febbraio 2020; La documentazione delle attività di monitoraggio e tracciamento dei contatti: registri dei presenti, registri dei soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5°C, programmi di sanificazione e pulizia ambienti, manutenzione impianti di ventilazione e condizionamento et cetera. E gli argomenti sono solo all’inizio. Ogni associazione rappresenta una meravigliosa realtà, ciascuna unica nel suo genere; la casistica da qui in poi andrebbe considerata in base alle criticità che il Presidente e il Direttivo si trovano davanti. Milano, 16/09/2020 Carmelo Marano (Biologo)
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